Comuni Italiani Art. 7 - Gli Organi. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Art. 7 - Gli Organi
1. Sono organi del comune i centri di imputazione di attribuzioni amministrative cui si connettono competenze interne ed esterne per l'esercizio delle funzioni proprie attribuite o delegate al comune.

2. Sono organi di direzione politica del comune il consiglio comunale, la giunta, il/la sindaco/a, i consigli di circoscrizione. Essi esercitano, nella distinzione dei ruoli istituzionali e delle attribuzioni proprie, la funzione di indirizzo politico e di controllo rispetto all'attivitą di gestione amministrativa.

3. Sono organi burocratici per l'esercizio delle attivitą di gestione amministrativa il/la segretario/a generale, i dipendenti con qualifica dirigenziale e i responsabili dei servizi e dei procedimenti.

4. Sono organi di garanzia, eletti dal consiglio comunale, i/le sindaci/sindache revisori/e ed il/la difensore/difenditrice civico/a.

 
Altri Articoli:
Art. 8 - Deleghe
Art. 6 - Regolamenti
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