Comuni Italiani Art. 8 - Deleghe. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Art. 8 - Deleghe
1. Gli organi comunali possono esercitare le proprie attribuzioni delegandole ad altri organi. Non è ammessa delega per quelle attribuzioni che la legge statale o lo statuto riservano con carattere di inderogabilità ad un organo determinato.

2. La delega comporta ordinariamente, fino alla sua revoca, il trasferimento della competenza. Il delegante conserva potestà di direttiva circa l'esercizio dell'attribuzione e di controllo sull'attività delegata.

3. Non è ammessa la delega di funzioni comunali tra organi di direzione politica ed organi burocratici.

4. Fra organi di direzione politica è ammessa delega esclusivamente da parte del sindaco/a e della giunta ai consigli di circoscrizione, ai presidenti di commissione e ai/alle consiglieri/e comunali. È altresì ammessa delega da parte del/della sindaco/a ai componenti della giunta o ai presidenti dei consigli di circoscrizione. L'esercizio delle deleghe è condizionato dalla erogazione delle risorse necessarie.

5. I funzionari che non rivestono qualifica dirigenziale possono essere delegatari di attribuzioni anche esterne da parte degli organi burocratici.

 
Altri Articoli:
Art. 9 - Conflitti Interorganici
Art. 7 - Gli Organi
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