Comuni Italiani Art. 20 - Esito del Referendum. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo II - Referendum
Art. 20 - Esito del Referendum
1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco o dal presidente della circoscrizione, secondo la rispettiva competenza.

3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il consiglio comunale o il consiglio di circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, adottano gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione. Qualora intendano discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Pubblicità degli Atti e delle Informazioni
Art. 19 - Svolgimento del Referendum
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