Comuni Italiani Art. 21 - Pubblicità degli Atti e delle Informazioni. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo III - Informazione, Trasparenza, Accesso ai Procedimenti
Art. 21 - Pubblicità degli Atti e delle Informazioni
1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Gli atti ufficiali emanati dagli organi collegiali del Comune sono pubblicati all'albo pretorio entro 20 giorni dalla data di adozione. Gli atti immediatamente eseguibili sono pubblicati all'albo entro 5 giorni.

3. Riconoscendo nell'informazione del l'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle circoscrizioni, delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.

4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza, anche avvalendosi di apparecchiature telematiche distribuite nel territorio, servizi di informazione destinati ai cittadini ed agli utenti.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Accesso agli Atti, Strutture e Servizi
Art. 20 - Esito del Referendum
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