Comuni Italiani Art. 74 - Vice Sindaco. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo III - Sindaco
Art. 74 - Vice Sindaco
1. La carica di vice sindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della giunta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 60 e 61.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

3. Il vice sindaco svolge le funzioni del sindaco, fino alla proclamazione del nuovo sindaco, in caso di decadenza della giunta e scioglimento del consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'assessore anziano.

 
Altri Articoli:
Art. 75 - Nomina e Designazione di Rappresentanti
Art. 73 - Attribuzioni del Sindaco nei Servizi di Competenza Statale
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