Comuni Italiani Art. 75 - Nomina e Designazione di Rappresentanti. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo III - Ordinamento Istituzionale
Capo III - Sindaco
Art. 75 - Nomina e Designazione di Rappresentanti
1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente mandato, il sindaco provvede - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste dagli articoli 42 e 60 comma 4 - alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio.

2. I soggetti nominati o designati ai sensi del comma 1 rendono pubblica la propria situazione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 41.

 
Altri Articoli:
Art. 76 - Delega delle Funzioni
Art. 74 - Vice Sindaco
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Arezzo
Provincia di Arezzo
Regione Toscana
Lista Siti su Arezzo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Arezzo: Comune di Badia Tedalda Comune di Anghiari Lista