Comuni Italiani Art. 1 - La Comunità. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo I - Principi Generali e Ordinamento
Capo I - La Comunità, l'autonomia, lo Statuto
Art. 1 - La Comunità
1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.

2. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni medianti le quali il Comune persegue il raggiungimento di tali finalità.

3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune garantiscono la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, nel rispetto della caratterizzazione e vocazione culturale del territorio. Gli organi del Comune, inoltre, operano affinché siano conservati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati che esprimono l'identità originaria e i caratteri distintivi propri della Comunità.

4. Il Comune garantisce la piena valorizzazione delle diverse risorse umane del territorio, dentro le dinamiche dell'Unione Europea. Valorizza, inoltre, senza discrimine, le diverse culture ed etnie, che nella città convivono.

5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune proteggono, valorizzano e accrescono le risorse ambientali e naturali e il patrimonio culturale, storico ed architettonico, che ne caratterizzano il territorio, assumendo iniziative per rendere tali beni fruibili dai cittadini e concorrere all'elevazione della qualità della vita.

6. Il Comune si fa promotore e garante, al fine di conseguire gli obiettivi per realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne in tutti i campi, come previsto dalla normativa vigente, dell'adozione di misure, denominate azioni positive per la parità uomo-donna, al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione delle pari opportunità. A tale fine è istituita la Consulta delle pari opportunità, la cui attuazione è disciplinata da apposito regolamento.

7. Il Comune favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie e armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali della Comunità.

8. Il Comune si fa promotore d'attività a favore e a tutela dei disabili, dei minori a rischio e delle categorie sociali più deboli, attivando le misure necessarie a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e ricreativi nell'ambito delle proprie competenze.

9. Il Comune opera per la tutela della vita umana, della persona, della famiglia, attraverso la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alle corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche garantendo i servizi sociali ed educativi nell'ambito delle proprie competenze.

10. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e promuove iniziative per la diffusione della pratica sportiva.

 
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