Comuni Italiani Art. 23 - Ufficio di Presidenza. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo III - Il Consiglio Comunale
Art. 23 - Ufficio di Presidenza
1. Al fine di garantire la migliore funzionalitą del Consiglio comunale e degli Organi consiliari si costituisce un Ufficio di Presidenza. Esso č formato dal Presidente e da due Vice Presidenti.

2. All'Ufficio di Presidenza č assicurata una sede idonea, una dotazione strumentale e un'unitą organizzativa, posta alla diretta dipendenza del Presidente, formata da almeno tre dipendenti comunali, (di cui uno di 6° livello) per lo svolgimento di compiti di segreteria, oltre che di supporto anche alle attivitą delle Commissioni consiliari e/o dei consiglieri comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Ruolo e Funzioni del Presidente
Art. 22 - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
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