Comuni Italiani Art. 39 - Composizione. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo IV - La Giunta Comunale
Art. 39 - Composizione
1. La Giunta è organo sussidiario di collaborazione e supporto del Sindaco, e risulta composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e da Assessori, in numero massimo di 10 (dieci), tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consigli comunale.

2. Possono essere nominati Assessori i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella 1ª seduta successiva all’elezione o all’evento modificativo.

 
Altri Articoli:
Art. 39 Bis - Linee Programmatiche di Mandato
Art. 38 - Surroga e Supplenza dei Consiglieri Comunali e Circoscrizionali
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