Comuni Italiani Art. 42 - Durata in Carica della Giunta. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo IV - La Giunta Comunale
Art. 42 - Durata in Carica della Giunta
1. La Giunta entra in carica all'atto della nomina.

2. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.

3. Le dimissioni presentate da un Assessore al Sindaco sono irrevocabili e hanno efficacia immediata; esse decorrono dal momento della consegna al Sindaco o al Segretario Generale.

4. Ogni singolo Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

5. La Giunta decade in caso di decadenza del Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 43 - Anzianità degli Assessori
Art. 41 Bis - Obblighi di Astensione
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