Comuni Italiani Art. 44 - Competenze della Giunta. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo IV - La Giunta Comunale
Art. 44 - Competenze della Giunta
1. La Giunta comunale:
a) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali nell'attuazione degli indirizzi generali indicati dal Consiglio;
b) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva di impulso nei confronti dello stesso;
d)compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Direttore generale, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti;

2. La Giunta in particolare nell'esercizio dell'attività propositiva, sottopone al Consiglio:
a) il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il conto consuntivo;
b)i programmi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe, nonché i programmi, i progetti e i relativi piani finanziari di opere pubbliche;
c) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, nonché con altri soggetti pubblici o privati, la costituzione e la modificazione di forme associative di cui il Comune fa parte, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione,
d) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
e) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione o l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
b) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
c) (abrogata);
d) nominare commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, ed ogni altra commissione che non sia espressamente riservata alla competenza del Consiglio;
e) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
f) adottare provvedimenti di assegnazione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
g) attuare gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
h) esercitare, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
i) approvare le perizie suppletive di variante entro i termini stabiliti dalla legge;
l) deliberare gli appalti ed i contratti di somministrazioni o forniture di beni e servizi e di lavori di ordinaria amministrazione, relativi a spese di mantenimento e funzionamento, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio e che il Regolamento non attribuisce alla competenza dei Dirigenti;
m) costituire servitù di ogni genere e tipo;
n) deliberare le locazioni attive e passive;
o) assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

4. Appartiene, inoltre, alla Giunta deliberare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo, la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

 
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