Comuni Italiani Art. 50 - Funzioni. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo III - Ordinamento degli Uffici e del Personale
Capo IV - I Dirigenti
Art. 50 - Funzioni
1. I Dirigenti organizzano e dirigono gli uffici e i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto, dal regolamento e dal contratto di lavoro vigente. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi loro dipendenti.

2. È attribuita ai Dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni degli uffici e dei servizi da loro dipendenti che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi espressi dagli stessi e esplicitati.

3. L'attribuzione ai Dirigenti di compiti e responsabilità gestionali è determinata dal principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti. Rientra nei poteri di indirizzo l'adozione di atti a contenuto di discrezionalità, mentre appartiene alla competenza gestionale dei dirigenti l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che costituiscono, di regola, atti vincolati o dovuti in forza di Legge, di Statuto, di regolamento o in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.

4. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la determinazione a contrattare e la relativa stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5. I conflitti di competenza tra i dirigenti sono risolti dal Direttore Generale o, in mancanza di questi, dal Segretario Generale nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle attività o di sovraintendenza allo svolgimento di funzioni dei dirigenti.

6. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi deliberanti, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

7. Il regolamento stabilisce ulteriori competenze, anche con rilevanza esterna, dei Dirigenti.

8. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo copie di tutti gli atti di cui al precedente comma 4. lettera d), sono trasmesse al Sindaco e ai capigruppo consiliari entro sette giorni dall'adozione dei relativi atti.

 
Altri Articoli:
Art. 51 - Assunzione dei Dirigenti
Art. 49 - Il Vice Segretario Comunale
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