Comuni Italiani Art. 64 - Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VI - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilità
Capo I - La Programmazione Finanziaria
Art. 64 - Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti
1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il Programma annuale e triennale delle opere pubbliche e degli investimenti che si intende realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento al bilancio da approvare.

2. Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione e l'indicazione delle modalità di appalto o affidamento a terzi.

3. Il Programma è approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri presenti al momento della votazione.

 
Altri Articoli:
Art. 65 - Le Risorse per la Gestione Corrente
Art. 63 - La Programmazione di Bilancio
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