Comuni Italiani Art. 70 - Procedure Negoziali. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VI - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilitą
Capo V - Appalti e Contratti
Art. 70 - Procedure Negoziali
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni e agli effetti, relativi alla propria attivitą istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dalla Giunta indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
c) le modalitą di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente nominato, di volta in volta, dal Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 71 - Finalitą
Art. 69 - Il Rendiconto della Gestione
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