Comuni Italiani Art. 86 - Pubblicità degli Atti e delle Informazioni. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VIII - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo V - Il Diritto di Accesso e di Informazione del Cittadino
Art. 86 - Pubblicità degli Atti e delle Informazioni
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. Il regolamento assicura, altresì, ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.

4. La pubblicazione delle deliberazioni e di ogni altro atto del Comune, per il quale sia richiesta, viene effettuata all'albo pretorio del Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 87 - Il Diritto di Accesso agli Atti Amministrativi, alle Strutture ed ai Servizi
Art. 85 - L'azione Sostitutiva
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