Comuni Italiani Art. 92 - Funzioni. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VIII - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo VI - Il Difensore Civico
Art. 92 - Funzioni
1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia e indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono, non essendo sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale

2. Il Difensore Civico provvede nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale degli interessi dei soggetti previsti dal co.4

3. Il Difensore civico su richiesta scritta e motivata di u quarto dei consiglieri assegnati(data l' attuale composizione del Consiglio, 7 consiglieri) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta di cui all'art.35 del presente Statuto, con la verifica della conformità degli atti alle norme vigenti e alle norme statutarie per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Se il Difensore civico ritiene la deliberazione illegittima ne da comunicazione all' organo deliberante, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi riscontrati. Se l' organo non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

4. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

5. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui prefissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare, congiuntamente con il responsabile del procedimento interessato, la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento e a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

6. Acquisite le documentazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le eventuali irregolarità e i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.

7. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento, qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

8. Il Sindaco assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.

9. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione nella misura massima del trattamento economico base previsto per i dirigenti del Comune.

 
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Art. 91 - Elezione
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