Comuni Italiani Art. 27 - Competenze della Giunta. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini

Statuto Comune di Sorrento

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo V - La Giunta Municipale
Art. 27 - Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive ed impulso nei confronti dello stesso.
Nell'ambito delle suddette competenze spetta alla Giunta Municipale deliberare in via esemplificativa e non esaustiva:
a) l'approvazione dei progetti ,dei programmi esecutivi, degli appalti attuativi dei programmi deliberati dal Consiglio, nonché le perizie di variante entro i limiti stabiliti dalla legge e sempre che non comportino un aumento della spesa complessiva;
b) l'approvazione di convenzione con i Comuni e Provincia che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedono specifiche apposizioni di fini e forme di consultazione degli Enti contraenti;
c) le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali di durata superiore all'anno;
d)gli appalti, le somministrazioni, le forniture e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie sulla base dei regolamenti e capitolati approvati dal Consiglio Comunale.
e) gli acquisti, le alienazioni, le accettazioni, i rifiuti di lasciti o donazioni di beni mobili e di valori immobiliari;
f) le variazioni di tariffe in materia tributaria e per la fruizione dei beni e dei servizi che non comportino modifica della disciplina generale e che non superino i minimi di legge;
g) le servitù di ogni genere e tipo;
h) la determinazione di quote a carico degli utenti per l'uso delle attrezzature;
i) le locazioni attive e passive;
l) gli atti in materia di personale non riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco e ai Dirigenti. L'adozione di provvedimenti e di:
- assunzione, cessazione, e su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, nonché la formulazione dei pareri di cui al successivo art. 32, comma 15°. L'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
m) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto od altro Organo;
n) variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni successivi a pena di decadenza;
o) attività propositiva al Consiglio Comunale;
p) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi in materia urbanistica, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale
q) riferisce annualmente sia in sede di approvazione del bilancio preventivo sia in sede di approvazione del conto consuntivo dell'attività amministrativa.
 
Altri Articoli:
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Art. 26 - Norme di Funzionamento
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