Comuni Italiani Art. 39 - Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini

Statuto Comune di Sorrento

Titolo III - Partecipazione Popolare e Decentramento
Capo I - Istituti della Partecipazione
Art. 39 - Referendum Consultivo
1. Il Referendum consultivo viene istituito per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti la città e il suo sviluppo culturale sociale ed economico.

2. Il Referendum può essere indetto quando lo richiedono:
- il 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti; Per la validità del Referendum è necessaria la partecipazione al voto del 50% + 1 degli elettori. La proposta di referendum si intende positivamente votata qualora si abbia riportato voti favorevoli pari al 50% + 1 dei voti espressi.

3. L'Ammissibilità della proposta sottoposta a referendum viene delibata prima della raccolta delle firme dal Comitato dei Garanti del quale fanno parte il Segretario Generale del Comune e 1 esperto a livello universitario in materie giuridiche, nominato dal Consiglio Comunale.

4. Il Referendum non è ammesso per le seguenti materie:
- bilancio preventivo e conto consuntivo
- P.R.G. e sue varianti,
- provvedimenti di elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze da incarichi, nonché nomina e revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Consorzi e Associazioni;
- provvedimenti concernenti il personale comunale;
- regolamento interno per il funzionamento del C. C e della G.M.;
- provvedimenti di assunzione mutui, assunzione di prestiti, applicazione di tariffe dei servizi, tributi ed altre imposizioni;
- revisione dello Statuto e Regolamenti del Comune ed Enti ad esso collegati;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- qualunque atto dovuto dal Comune in forza di disposizioni vigenti.

5. I quesiti referendari debbono rispondere ai principi di chiarezza, semplicità ed omogeneità.

6. Hanno diritto di partecipazione al Referendum gli elettori, gli stranieri e gli apolidi residenti iscritti all'Albo.

7. I referendum non possono aver luogo contestualmente ad altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

8. Un quesito referendario già presentato con esito non favorevole non potrà essere riproposto se non siano trascorsi tre anni dalla consultazione.

9. Il Sindaco, preso atto dell'esito favorevole del referendum, entro 60 giorni deve proporre al C. C. un provvedimento motivato relativo all'oggetto referendario. Il C.C. potrà adottare una decisione difforme all'esito del referendum con la maggioranza assoluta dei componenti.

 
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