Comuni Italiani Art. 44 - Difensore Civico (Requisiti). Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini

Statuto Comune di Sorrento

Titolo III - Partecipazione Popolare e Decentramento
Capo II - Accesso - Informazione e Partecipazione dei Cittadini al Procedimento Amministrativo
Art. 44 - Difensore Civico (Requisiti)
1. Il Difensore civico deve essere scelto tra i cittadini di, etā non inferiore ai 50 anni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale, che diano garanzia di probitā ed obiettivitā di giudizio e che abbiano dimostrato sensibilitā e capacitā per la tutela dei diritti dei cittadini. Le esperienze acquisite presso le pubbliche Amministrazioni o nell'attivitā professionale svolta devono essere tali da garantire competenza giuridico- amministrativa.

2. Non possono essere eletti all'Ufficio del Difensore Civico:
- i membri del Parlamento Europeo, del Parlamento Nazionale in carica;
- i Consiglieri regionali, provinciali e comunali in carica;
- i Consiglieri dei Comune di Sorrento se non trascorsi almeno 5 anni dalla cessazione del loro mandato;
- le persone che sono state candidate alla carica di Consigliere comunale nell'elezione cui si riferisce l'attuale tornata amministrativa;
- gli Amministratori e i dipendenti di aziende ed enti dipendenti dal Comune o di cui esso č parte, delle UU.SS.LL. ed il Segretario Comunale;
- i componenti gli Organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, dei partiti politici e della OO.SS.

 
Altri Articoli:
Art. 45 - Difensore Civico (Modalitā di Elezione)
Art. 43 - Difensore Civico (Istituzione)
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