Comuni Italiani Art. 25 - Difensore Civico - Istituzione - Durata in Carica. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo II
Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 25 - Difensore Civico - Istituzione - Durata in Carica
E' istituito l'ufficio del difensore civico cui è assegnato il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli Enti da esso controllati nonché la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini secondo la normativa statale, lo statuto e i regolamenti.

Il difensore civico svolge la propria attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza, e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Le modalità di esercizio delle funzioni saranno disciplinate da apposito regolamento da adottarsi nel termine di 60 giorni dalla esecutività del presente statuto.

Il difensore civico comunale esercita le sue funzioni successivamente alla scadenza dell'incarico fino all' entrata in carica del suo successore.

Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio Comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dell' incarico da tenersi entro 30 giorni. In questi casi l'ufficio del difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

 
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