Comuni Italiani Art. 26 - Elezione. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo II
Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 26 - Elezione
Il difensore civico è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, contestualmente alle elezioni del Consiglio Comunale secondo le modalità da precisare nell'apposito regolamento.
In sede di prima applicazione, il difensore civico verrà eletto dal Consiglio comunale in carica entro novanta giorni dall'avvenuta esecutività del presente statuto.

L'elezione avverrà in un' unica seduta a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (16 voti) sino a quando uno dei soggetti proposti da gruppi politici o da singoli consiglieri, entro 48 ore prima della seduta, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 27, non ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (16 voti).*

Nel caso in cui il difensore civico cessi dalla carica per una delle cause indicate dal presente statuto, il nuovo difensore viene eletto dal Consiglio comunale secondo le modalità precisate nel comma precedente ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Entro 5 giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Presidente del Consiglio comunica all'interessato l'elezione a difensore civico.

L'eletto dovrà comunque accettare la nomina e solo poi rendere innanzi al Presidente del Consiglio entro i termini di 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta nomina, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, e lo Statuto. La dichiarazione viene resa in presenza del Segretario Generale.

Il difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.
La Giunta Comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni in conformità del presente Statuto.

* Modificato con delibera consiliare n. 40 del 13.5.2003.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Requisiti - Ineleggibilità Incompatibilità
Art. 25 - Difensore Civico - Istituzione - Durata in Carica
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