| Il difensore civico non può essere revocato, salvo per comprovata inerzia, ovvero per ingiustificate interferenze o per reiterati interventi non conformi ai principi di chiarezza e di correttezza degli atti e dei comportamenti dell'azione amministrativa. La revoca è deliberata a scrutinio segreto dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati (21 consiglieri). Il difensore civico decade dall'Ufficio nel caso che sopravvenga una condizione di ineleggibilità od incompatibilità di cui al presente statuto, o nel caso egli tratti privatamente affari inerenti all'amministrazione comunale, o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. In caso di revoca, decadenza o dimissioni del difensore civico, prima della scadenza naturale del relativo incarico, il Consiglio Comunale provvederà ad una nuova nomina ai sensi dell'art. 26 |