Comuni Italiani Art. 28 - Attribuzioni. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo II
Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 28 - Attribuzioni
Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, il difensore civico:
a) su istanza di cittadini, singoli od associati, o di propria iniziativa, interviene nei casi in cui ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o i regolamenti; egli deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile venga eliminata; il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti gli stessi diritti e compatibilmente con la legge, anche a coloro che dimorano sul territorio cittadino;
b) gli devono essere comunicate integralmente tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale, e le determinazioni dirigenziali, nonché deve ottenere dagli uffici del Comune, degli Enti e Aziende dipendenti, gli atti di cui all'articolo 22 della legge 241/90, nonché notizie connesse alle questioni da trattare;
c) segnala al Sindaco i casi di ritardo o di irregolarità nella trattazione delle pratiche e le disfunzioni rilevate.

Nelle segnalazioni, comunicazioni e richieste, dovrà essere esplicitata la pertinenza con le attribuzioni e dovrà essere indicato l'ufficio o l'organo destinatario.

All'esito degli accertamenti svolti, ove ritenga fondata la richiesta del cittadino, dell'ente o dell'associazione, il difensore civico si rivolge direttamente al Sindaco, proponendo la revoca dell'atto adottato o il compimento dell'atto dovuto.

Il difensore civico può intervenire di ufficio, previa comunicazione al Sindaco, qualora abbia notizie di abusi, disfunzioni o disorganizzazione che incidano su interessi generali della comunità o dei singoli cittadini, ove tali abusi siano di particolare gravità il difensore può dare impulso al procedimento disciplinare nei confronti del responsabile.

Il difensore civico decide circa l'ammissibilità dei referendum ed esprime il proprio parere, in via preventiva, sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria.
Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Egli presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, le illegittimità riscontrate e formulando proposte che ritiene opportune per eliminarle.

Il difensore civico ha la facoltà di far iscrivere all'ordine del giorno degli organi comunali questioni di particolare rilevanza relative all'espletamento del suo mandato.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Revoca - Decadenza - Dimissioni
Art. 27 - Requisiti - Ineleggibilità Incompatibilità
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