Comuni Italiani Art. 23 - Commissioni Speciali d'Indagine. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 23 - Commissioni Speciali d'Indagine
1. Il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno 1/4 dei Consiglieri assegnati, può istituire, previa votazione a maggioranza assoluta degli stessi Consiglieri Comunali assegnati, nel proprio interno, Commissioni d'indagine su tutte le attività dell'amministrazione, con facoltà di svolgere accertamenti anche sui fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli uffici comunali.

2. Il Consiglio Comunale provvederà alla nomina dei membri della Commissione, previa determinazione del numero e favorendo comunque la massima rappresentatività dei Gruppi Consiliari. La Commissione sarà costituita per il 60% dei suoi componenti da Consiglieri Comunali di minoranza e per il 40% da Consiglieri Comunali di maggioranza. La Commissione eleggerà nella sua prima seduta un Presidente ed un Vice Presidente. Il Consiglio Comunale, con la delibera istitutiva della Commissione, provvederà ad indicare il termine finale per il deposito di due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza, salvo accordo sulla stesura di una unica relazione. Le relazioni saranno oggetto di discussione al primo Consiglio Comunale utile.

3. E' fatto obbligo a tutti gli uffici del Comune, nonchè agli Enti, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti, di fornire alla Commissione i dati, i documenti e le informazioni richiesti. Nell'ipotesi in cui i dati, i documenti e le informazioni richiesti siano coperti da segreto d'ufficio, la seduta del Consiglio Comunale nella quale si procederà alla discussione della relazione conclusiva dei lavori della Commissione, dovrà tenersi a porte chiuse. Qualunque Commissario divulghi notizie ed informazioni inerenti l'oggetto dell'indagine è immediatamente dichiarato decaduto dall'incarico di Commissario con delibera del Consiglio Comunale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

4. Il Consiglio Comunale può disporre indagini su materie di interesse comunale anche non strettamente connesse all'attività amministrativa, nominando una Commissione la cui composizione, allargata anche all'eventuale partecipazione di esperti esterni, sarà demandata al Consiglio stesso.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Composizione, Nomina e Incarichi
Art. 22 - Commissioni Speciali
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