Comuni Italiani Art. 43 - Elezione e Nomina. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo IV - Il Difensore Civico
Art. 43 - Elezione e Nomina
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale allargato ai Presidenti di Circoscrizione o al delegato di ciascun Consiglio Circoscrizionale, in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il voto dei 3/4 dell'Assemblea. Dopo due votazioni infruttuose, per la elezione, da tenersi nell'adunanza immediatamente successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti degli aventi diritto, cui pervenirsi, se necessario, anche con votazione ad oltranza.

2. La nomina del Difensore Civico avviene in via ordinaria entro novanta giorni dalla nomina della Giunta Comunale.

3. All'atto dell'accettazione della nomina, il Difensore Civico sottoscrive l'impegno a non candidarsi alle consultazioni elettorali amministrative, regionali e politiche nazionali o europee immediatamente successive alla cessazione dalle proprie funzioni anche in seguito a dimissioni, decadenza o revoca e a non ricoprire alcuna carica nell'ambito della Giunta insediata contestualmente al suo mandato, nonchè in quella insediatesi in epoca immediatamente successiva alla cessazione dalle proprie funzioni anche a seguito di dimissioni, decadenza o revoca.

 
Altri Articoli:
Art. 44 - Eleggibilità, Ineleggibilità, Incompatibilità, Decadenza e Revoca
Art. 42 - Istituzione e Ambito di Attività
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