Comuni Italiani Art. 1 - Autonomia Statutaria. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo I - Principi Generali
Art. 1 - Autonomia Statutaria
1. Il Comune di Chieti è un ente locale, territoriale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Chieti, nell'ambito dell'ordinamento della Regione Abruzzo e della Repubblica italiana, è espressione della libera organizzazione delle sue cittadine e dei suoi cittadini che democraticamente concorrono a realizzare condizioni di civile convivenza, di libertà di partecipazione, di solidarietà e di uguaglianza, nella garanzia della esistenza di pari opportunità per tutti ad usare paritariamente i servizi ed i beni da esso erogati.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Chieti nei confronti dello Stato, della Regione Abruzzo, della provincia di Chieti e degli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale per quanto di propria competenza.

4. Nella sua qualità di ente autonomo il Comune si informa altresì ai principi ed ai contenuti della Carta Europea della autonomia locale ratificata con legge 30.12.1989, n. 439 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

5. Il Comune di Chieti ha sede presso la Residenza municipale.

 
Altri Articoli:
Art. 2 - Finalità
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Chieti
Provincia di Chieti
Regione Abruzzo
Lista Siti su Chieti

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Chieti: Comune di Civitaluparella Comune di Celenza sul Trigno Lista