Comuni Italiani Art. 2 - Finalità. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo I - Principi Generali
Art. 2 - Finalità
1. Il Comune di Chieti cura gli interessi e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, economico e sociale della comunità insediata nel proprio territorio, interpretando i bisogni, i diritti e le aspettative di sviluppo da essa espressi.

2. Il Comune ispira la propria azione amministrativa alla tutela dei diritti di tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di condizioni, di nazionalità, di razza e di religione, ne promuove altresì la emancipazione, le forme di partecipazione, nonché di pieno sviluppo civile, economico e sociale dei suoi cittadini.

3. In particolare, nell'ambito della propria competenza e salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale:
a) assicura a tutti i cittadini i servizi sociali con particolare attenzione per minori ed anziani, tra essi dando rilievo a quelli inerenti alla istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività culturali, sportive e turistiche;
b) promuove ed attua un organico assetto del territorio pianificando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, industriali, artigianali, commerciali e turistici;
c) concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche e del paesaggio, facendo propria in particolare la Carta Europea del suolo;
d) assume la complessità ecologica delle interazioni sociali presenti all'interno della propria comunità come punto ineludibile di riferimento per l'attuazione delle scelte di politica sociale, territoriale ed economica;
e) adotta, in collaborazione con gli enti statali e regionali preposti, le misure necessarie alla conservazione e difesa del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
f) favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale con particolare riguardo ai valori delle tradizioni, dei costumi e della specificità storica della popolazione di Chieti;
g) stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
h) concorre a determinare, avvalendosi della collaborazione associazionistica, i presupposti volti a ridurre i condizionamenti propri di ogni tipo di handicap e di emarginazione ed a favorire la rimozione delle condizioni di svantaggio.

4. Il Comune di Chieti si ispira, nell'esercizio delle proprie attività, ai principi di democrazia, di trasparenza amministrativa, di partecipazione, di cooperazione istituzionale e di solidarietà.

5. Il Comune di Chieti assicura la più ampia informazione sulla propria attività ed appresta idonei strumenti ai fini della partecipazione della comunità locale alla gestione della cosa pubblica.

 
Altri Articoli:
Art. 3 - Territorio e Sede Comunale
Art. 1 - Autonomia Statutaria
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