Comuni Italiani Art. 21 - Natura Giuridica, Composizione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. III - La Giunta Comunale
Art. 21 - Natura Giuridica, Composizione e Durata in Carica
1. La Giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da ottenere e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3. La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma di governo oltre che sulla propria attività.

4. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori il cui massimo, se applicato, non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco. Tra i componenti la Giunta, uno è investito della carica di Vice Sindaco.

5. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri. Possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, fatta salva la rappresentanza prevista dalla legge 125 del 10 aprile 1991 sulle pari opportunità.

6. Gli assessori, compresi gli esterni, partecipano alle sedute del Consiglio e intervengono nella discussione senza diritto di voto. Eventuali assenze dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio di Presidenza.

7. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Può sostituire gli assessori dimissionari dandone comunque comunicazione all'Assise civica.

9. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge: non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

10. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Funzionamento
Art. 20 - Dimissioni, Surroga e Supplenza dei Consiglieri
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