Comuni Italiani Art. 22 - Funzionamento. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. III - La Giunta Comunale
Art. 22 - Funzionamento
1. La Giunta comunale č convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attivitā degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta č presieduta dal Vice Sindaco.

3. La Giunta č validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati dal Sindaco a riferire su particolari problemi.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Delega al Vice Sindaco e agli Assessori
Art. 21 - Natura Giuridica, Composizione e Durata in Carica
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