Comuni Italiani Art. 25 - Decadenza. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. III - La Giunta Comunale
Art. 25 - Decadenza
1. La Giunta decade in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di sfiducia è presentata al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e provvede a comunicare al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Prefetto l'avvenuta presentazione.

5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione senza che gli organi istituzionali comunali abbiano provveduto a convocare il Consiglio, provvederà il Prefetto in via sostitutiva.

6. I singoli componenti possono decadere:
a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
b) per revoca dell'assessore da parte del Sindaco, il quale dovrà darne comunicazione al Consiglio comunale fornendo le motivazioni del provvedimento di revoca.

 
Altri Articoli:
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Art. 24 - Competenze
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