Comuni Italiani Art. 26 - Elezione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. IV - Il Sindaco
Art. 26 - Elezione e Durata in Carica
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco dura in carica dalla proclamazione degli eletti al giorno della elezione del nuovo Sindaco.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, allo scadere del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

 
Altri Articoli:
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Art. 25 - Decadenza
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