Comuni Italiani Art. 27 - Competenze. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. IV - Il Sindaco
Art. 27 - Competenze
1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché alla esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Attribuzioni di Amministrazione
Art. 26 - Elezione e Durata in Carica
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