Comuni Italiani Art. 29 - Attribuzione di Vigilanza. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. IV - Il Sindaco
Art. 29 - Attribuzione di Vigilanza
1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, svolge i seguenti compiti:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
b) promuove tramite il Segretario comunale, o il Direttore generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
 
Altri Articoli:
Art. 30 - Attribuzione di Organizzazione
Art. 28 - Attribuzioni di Amministrazione
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