Comuni Italiani Art. 30 - Attribuzione di Organizzazione. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. IV - Il Sindaco
Art. 30 - Attribuzione di Organizzazione
1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni svolge i seguenti compiti:
a) dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
b) propone alla Giunta gli argomenti da trattare;
c) ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco;
d) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio per il tramite dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in quanto di competenza consiliare.
f) al Sindaco competono, inoltre, tutte le altre attivitą previste dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni.
 
Altri Articoli:
Art. 31 - Attribuzioni nei Servizi di Competenza Statale
Art. 29 - Attribuzione di Vigilanza
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