Comuni Italiani Art. 3 - Territorio e Sede Comunale. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo I - Principi Generali
Art. 3 - Territorio e Sede Comunale
1. Il Comune estende il suo territorio alla destra del fiume Pescara vicino sia al massiccio della Maiella che al mare Adriatico, considera essenziale alla sua azione amministrativa tenere in debito conto l'unità del suo tessuto urbano, il contesto sociale, culturale, economico ed ecologico dell'intero bacino imbrifero.

2. Il Comune di Chieti, nella salvaguardia del principio dell'unità, riconosce e valorizza la diversità urbanistica socio-economica e culturale della città, articolata nelle sue diverse realtà.

3. Il Palazzo di Città, sede del Comune di Chieti, è ubicato in piazza Vittorio Emanuele II n. 1.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze ed inoltre quando ricorra l'unanime consenso espresso dalla conferenza dei capigruppo.

5. All'interno del territorio del Comune di Chieti non è consentito l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

 
Altri Articoli:
Art. 4 - Segni Distintivi
Art. 2 - Finalità
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