Comuni Italiani Art. 34 - Elezione del Presidente del Consiglio. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. V - Ufficio di Presidenza del Consiglio
Art. 34 - Elezione del Presidente del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione. Il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente eletto tra i consiglieri nella stessa seduta. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
L'elezione avviene con votazione segreta e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Nel caso in cui nella votazione non venga raggiunta la maggioranza qualificata prevista nel primo comma, nella votazione successiva, da tenersi comunque nella stessa seduta, risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Promuove e coordina l'attività delle commissioni consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei presidenti delle commissioni, all'uopo convocati.
Promuove, altresì, l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune.
Segno distintivo del Presidente del Consiglio è la fascia a strisce orizzontali con i colori della città, bianco ed amaranto, con gli stemmi della città e della Repubblica.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

 
Altri Articoli:
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