Comuni Italiani Art. 35 - Vice Presidente Vicario e Aggiunto del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. V - Ufficio di Presidenza del Consiglio
Art. 35 - Vice Presidente Vicario e Aggiunto del Consiglio Comunale
1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio comunale eletto dall'assemblea secondo il sistema indicato nell'art. 34 del presente statuto, dal Vice Presidente vicario e dal Vice Presidente aggiunto.

2. I Vice Presidenti vengono eletti in seno al Consiglio comunale in unica votazione a scrutinio segreto con voto limitato a una preferenza. A parità di voti risulta eletto il consigliere con la cifra elettorale più alta. Il primo degli eletti assume le funzioni di vicario e il secondo quello di Vice Presidente aggiunto. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito, nell'ordine, dal Vice Presidente vicario, dal Vice Presidente aggiunto o dal consigliere anziano.

3. L'Ufficio di Presidenza accerta che, nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e, comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, vengano depositati presso la segreteria generale i carteggi, compiutamente istruiti, relativi alle proposte inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale.

4. All'Ufficio di Presidenza spetta il compito di pronunciarsi su questioni di interpretazione del regolamento interno e la proposta di eventuali modifiche del regolamento interno del Consiglio e delle commissioni. Predispone, inoltre, l'ordine del giorno del Consiglio in caso di mancato accordo tra i capigruppo.

5. All'Ufficio di Presidenza viene assegnato un fondo, da stabilirsi in apposita voce di bilancio, per il funzionamento del Consiglio comunale.

6. Il Presidente ed i Vice Presidenti cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio votata a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e presentata nella Segreteria generale del Comune e deve essere messa in discussione non prima di otto giorni e non oltre quindici giorni. In caso di approvazione della mozione il Consiglio, nella stessa seduta, procede alla elezione del nuovo Presidente e dei vice Presidenti.

 
Altri Articoli:
Art. 36 - Scioglimento del Consiglio Comunale
Art. 34 - Elezione del Presidente del Consiglio
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