Comuni Italiani Art. 51 - Diritti delle Associazioni. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo V - Partecipazione Popolare e Diritti dei Cittadini
Sez. I - Associazionismo e Volontariato
Art. 51 - Diritti delle Associazioni
1. Ciascuna associazione ha diritto, per il tramite del suo legale rappresentante, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui esso opera.

2. Ciascuna associazione, liberamente costituitasi, ha diritto di presentare proposte di programmi sui settori di appartenenza. Le proposte di programmi sottoscritte dal legale rappresentante delle associazioni debbono essere indirizzate al Sindaco.

3. Le proposte da sottoporre all'organo competente debbono essere redatte sotto forma di verbale dell'assemblea degli associati e presentate o inoltrate al Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 52 - Contributi alle Associazioni
Art. 50 - Associazioni
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