1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. 2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. 3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità 4. Il Comune rende pubbliche le assegnazioni a favore delle associazioni di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici. E' pubblicato all'Albo pretorio del Comune, con cadenza annuale, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito dei beni del Comune. |