Comuni Italiani Art. 52 - Contributi alle Associazioni. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo V - Partecipazione Popolare e Diritti dei Cittadini
Sez. I - Associazionismo e Volontariato
Art. 52 - Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità

4. Il Comune rende pubbliche le assegnazioni a favore delle associazioni di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
E' pubblicato all'Albo pretorio del Comune, con cadenza annuale, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito dei beni del Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 53 - Volontariato
Art. 51 - Diritti delle Associazioni
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