Comuni Italiani Art. 63 - Petizioni. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo V - Partecipazione Popolare e Diritti dei Cittadini
Sez. IV - Modalità di Partecipazione
Art. 63 - Petizioni
1. I cittadini possono presentare petizioni agli organi dell'amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La petizione è presentata o inoltrata al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, il quale la assegna in esame all'organo competente, entro trenta giorni. A sua volta, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro i successivi trenta giorni.

3. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato all'Albo pretorio, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

4. La decisione adottata dall'organo competente viene inoltre comunicata ad uno dei firmatari, se individuato o individuabile.

 
Altri Articoli:
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Art. 62 - Istanze
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