Comuni Italiani Art. 64 - Proposte. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo V - Partecipazione Popolare e Diritti dei Cittadini
Sez. IV - Modalità di Partecipazione
Art. 64 - Proposte
1. I cittadini particolarmente impegnati nella cultura, nel volontariato, nello sport, nell'arte, nella produzione di beni e servizi ed in generale nei vari settori sociali ed economici, possono avanzare al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente. Le proposte dovranno essere articolate e motivate seppure sommariamente, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.

2. La proposta, previa istruttoria formale da parte del responsabile del servizio interessato, sarà sottoposta dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio all'esame dell'organo competente, Giunta o Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla presentazione.

3. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'Albo pretorio e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

 
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