Comuni Italiani Art. 75 - Funzioni, Facoltà e Prerogative. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo V - Partecipazione Popolare e Diritti dei Cittadini
Sez. VII - Difensore Civico
Art. 75 - Funzioni, Facoltà e Prerogative
1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore civico deve, inoltre, vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1, D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2 del medesimo D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

6. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

7. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.

8. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

9. Il Difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

10. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti costituenti reati ovvero danno erariale, il Difensore civico è tenuto a farne denuncia, rispettivamente, all'Autorità giudiziaria o alla Procura della Corte dei Conti.

11. Il Difensore civico può altresì segnalare all'organo competente l'opportunità di adottare determinati atti amministrativi, indicandone eventualmente il contenuto.

12. E' facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

 
Altri Articoli:
Art. 76 - Relazione Annuale
Art. 74 - Indennità
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