Comuni Italiani Art. 76 - Relazione Annuale. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo V - Partecipazione Popolare e Diritti dei Cittadini
Sez. VII - Difensore Civico
Art. 76 - Relazione Annuale
1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene utili a rimuoverne le cause.

2. Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'Albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

4. In casi di particolare importanza e per i quali sia opportuna una urgente segnalazione, il Difensore civico può presentare in ogni momento apposita relazione al Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 77 - Servizi Pubblici Locali
Art. 75 - Funzioni, Facoltà e Prerogative
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Chieti
Provincia di Chieti
Regione Abruzzo
Lista Siti su Chieti

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Chieti: Comune di Civitaluparella Comune di Celenza sul Trigno Lista