Comuni Italiani Art. 77 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo VI - Servizi
Art. 77 - Servizi Pubblici Locali
1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici, privi di rilevanza industriale, nelle forme e nei modi di cui all'art. 113 bis del D.lgs. n. 267/2000, così come integrato dall'art. 35 , Legge 448/2001 (Legge finanziaria 2002):
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuno, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. I servizi pubblici aventi rilevanza industriale dovranno, invece, essere gestiti nei modi e nelle forme di cui all'art. 113 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dalla L. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ed eventuali future modificazioni.

4. Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

 
Altri Articoli:
Art. 78 - Aziende Speciali ed Istituzioni
Art. 76 - Relazione Annuale
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