Comuni Italiani Art. 67 - Competenze del Comitato dei Garanti. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo III - Il Referendum Consultivo
Art. 67 - Competenze del Comitato dei Garanti
1. Il Comitato dei Garanti si esprime sull'ammissibilità della proposta entro 20 giorni dalla data di ricevimento e ne rende edotto il Sindaco. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità va ampiamente motivata e pubblicata nell'Albo Pretorio entro i successivi 10 (dieci) giorni a cura del Segretario Comunale. La pubblicazione all'Albo Pretorio avrà durata di 15 giorni.

2. Nel caso di pronuncia di inammissibilità o irricevibilità dei promotori, entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione possono presentare, al Comitato dei Garanti, controdeduzioni o proporre un testo modificato del quesito referendario.

3. In tal caso il Comitato dei Garanti assume la decisione definitiva entro i 10 giorni successivi.

 
Altri Articoli:
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Art. 66 - Comitato dei Garanti
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