Comuni Italiani Art. 26 - Obbligo di Ricevuta. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo IV - Informazione e Accesso ai Documenti Amministrativi
Art. 26 - Obbligo di Ricevuta
1. Ferme restando le disposizioni di legge che consentono la autocertificazione dei documenti già presentati agli atti del Comune, l'amministrazione comunale e le aziende speciali o le istituzioni dipendenti o controllate sono tenute a rilasciare immediatamente una ricevuta per ogni domanda, richiesta o istanza rivolta ad un loro ufficio per l'avvio di un procedimento.

2. All'indirizzo fornito nella domanda sarà fatta pervenire entro 10 giorni, a cura dell'ufficio competente, l'indicazione dei termini, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento, la quale esaminerà le pratiche in ordine cronologico salvo motivato anticipato prelievo di eventuale pratica successiva.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Informazione al Pubblico sull'Attività del Comune
Art. 25 - Accesso all'Informazione ed ai Procedimenti Amministrativi
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