Comuni Italiani Art. 27 - Informazione al Pubblico sull'Attività del Comune. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo IV - Informazione e Accesso ai Documenti Amministrativi
Art. 27 - Informazione al Pubblico sull'Attività del Comune
1. L'amministrazione comunale, avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche e di ogni altra idonea e tempestiva iniziativa, oltre che attraverso quotidiani ed emittenti radiotelevisive, fornisce la più ampia informazione ai cittadini sulla propria attività, con particolare riguardo a:
a) finanziamenti, mutui, bilanci preventivi e consuntivi;
b) strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, commerciale e opere pubbliche;
c) valutazione di impatto ambientale;
d) regolamenti;
e) ogni iniziativa di carattere generale, che attenga ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e, in genere, ogni iniziativa di pubblico interesse.
 
Altri Articoli:
Art. 28 - Ufficio Stampa
Art. 26 - Obbligo di Ricevuta
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