Comuni Italiani Art. 53 - I Consiglieri. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo V - Gli Organi di Governo
Capo II - Il Consiglio
Art. 53 - I Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
- presentare atti ispettivi;
- esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- intervenire nella discussione e presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione.

4. I Consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consiliari consecutive decade. Sentito l'interessato, la decadenza è dichiarata dal Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 54 - Accesso dei Consiglieri agli Atti, alle Informazioni e ai Locali Comunali
Art. 52 - Regolamento Interno
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