Comuni Italiani Art. 14 - Disposizioni Generali. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo III - Partecipazione Popolare
Capo I - Forme della Partecipazione
Art. 14 - Disposizioni Generali
1. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e di programmazione generale ed all'attività amministrativa è condizione essenziale per lo sviluppo della vita sociale e democratica della comunità messinese.

2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, come un diritto fondamentale al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità, la moralità e la economicità delle funzioni e dei servizi.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione, il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, istituisce organismi di partecipazione permanenti, garantisce e promuove l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

4. Sono titolari dei diritti contemplati nel presente titolo, i cittadini residenti, purch, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, gli stranieri e gli apolidi maggiorenni domiciliati nel territorio comunale e i cittadini non residenti che studiano o lavorano nel Comune. A tali soggetti viene rilasciato un documento che li abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente titolo.

 
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