Comuni Italiani Art. 15 - Libere Forme Associative. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo III - Partecipazione Popolare
Capo I - Forme della Partecipazione
Art. 15 - Libere Forme Associative
1. Il Comune di Messina valorizza e sostiene le libere forme associative senza scopo di lucro, che operano nell'ambito dell'assistenza, della difesa dei diritti, della pace e della cooperazione fra i popoli, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero, ed in ogni altra sfera sodalmente significativa.

2. Il Comune, nell'ambito della sua posizione fra i poteri locali, concorre a costituire le condizioni per rendere più produttivo l'impegno delle libere forme associative e ne favorisce: l'esercizio del potere di iniziativa in ordine alla formazione degli atti e dei provvedimenti generali di competenza del consiglio, secondo le modalità previste nel regolamento; la partecipazione all'amministrazione locale, mediante il riconoscimento del diritto di accesso all'informazione, ai documenti ed ai dati di cui è in possesso l'amministrazione; il coordinamento delle iniziative provenienti dalle associazioni; la concessione di incentivi, preferibilmente di carattere tecnico-organizzativo e secondo criteri predeterminati, sia mettendo a disposizione attrezzature, spazi, strutture e locali allo scopo di potere svolgere manifestazioni, assemblee, riunioni ed altre attività dirette al raggiungimento delle finalità associative, sia mediante l'affidamento in concessione di attività e servizi o la stipula di convenzioni per lo sviluppo di progetti. A tal fine il consiglio stabilisce annualmente i settori verso i quali orientare prioritariamente il proprio sostegno, sulla base di progetti ed attività documentate.

3. La determinazione, da precisare nell'apposito regolamento, dei requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo, delle forme associative dovrà attenersi ai seguenti criteri: - non abbiano scopo di lucro e non siano parte o settori di enti o associazioni aventi scopo di lucro; - non siano movimenti o settori di partiti politici; - siano socialmente utili. E' considerata organizzazione socialmente utile, ogni organismo liberamente costituito, al fine di svolgere attività sociale, che deve intendersi come attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini sociali.

4. La giunta, su conforme parere del difensore civico, puù in ogni momento con atto motivato promuovere la cancellazione dall'albo, qualora l'attività della libera forma associativa non sia corrispondente ai fini dalla stessa indicati oppure quando tale attività sia contrastante con la tutela degli interessi della collettività o con i principi espressi nello statuto.

5. Le associazioni, le cooperative, gli operatori socio-culturali devono annualmente rendere pubblici, nelle opportune forme, i servizi, i contributi, gli eventuali altri benefici di cui hanno beneficiato, specificandone anche le modalità di utilizzazione e di spese.

6. E' pubblicato nel bollettino ufficiale del Comune, con scadenza semestrale, l'elenco delle libere associazioni ed organizzazioni del volontariato che hanno ottenuto agevolazioni o usufruiscono di beni del Comune, nonch, di quelle che ne hanno fatto richiesta.

7. L'albo delle associazioni deve essere redatto entro 120 giorni dall'approvazione dello statuto.

 
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